Home / Contabilità e assistenza fiscale / COLLEGAMENTO RT/POS

COLLEGAMENTO RT/POS

13 Febbraio, 2026

POS e Registratori telematici – Tempistiche del collegamento e casi particolari

Per tutti gli esercenti in possesso di almeno un registratore telematico (RT), il 2026 introduce un nuovo adempimento: l’obbligo di collegamento tra i RT e i POS presenti nel punto vendita. L’adempimento presenta ancora alcune incertezze per quanto attiene la tempistica e la soluzione di alcuni casi particolari.
Il Provv. 31/10/2025 ha chiarito alcuni aspetti fondamentali della disciplina, stabilendo che:

  • il collegamento tra RT e POS non è di natura fisica;
  • non è richiesto l’aggiornamento né la sostituzione dei registratori telematici;
  • il collegamento consiste in un abbinamento effettuato via web, tramite una nuova
    funzionalità disponibile nell’Area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

L’obbligo decorre formalmente dal 1° gennaio 2026; tuttavia:

  • la relativa funzionalità sarà resa disponibile solo nei primi giorni di marzo 2026
  • a partire da tale data, gli esercenti avranno 45 giorni di tempo per abbinare tutti i POS ai RT presenti nel mese di gennaio 2026.

Per i POS resi disponibili successivamente, il collegamento va effettuato a partire dal 6° giorno del 2° mese successivo alla data di effettiva disponibilità ed entro l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese. Così, per un POS disponibile dal 5 febbraio 2026, l’abbinamento andrà effettuato tra il 6 e il 30 aprile 2026.

Ne consegue che l’operatività concreta del nuovo obbligo scatterà, nella migliore delle ipotesi, intorno alla metà di aprile 2026. Nel frattempo, l’esercente si può limitare ad indicare nel documento commerciale la modalità di pagamento utilizzata, distinguendo tra contanti e strumenti elettronici.

Resta auspicabile un intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate, volto a dissipare i numerosi dubbi interpretativi emersi in questa fase iniziale di applicazione della normativa, seppur di fatto sospesa.

Le principali incertezze

Un caso dubbio è rappresentato dal collegamento al RT per i POS utilizzati esclusivamente per incassare vendite certificate mediante fattura (non tramite documento commerciale). un’interpretazione letterale della norma porterebbe a considerare obbligatorio il collegamento, posto che la vendita del dettagliante va comunque considerata un “corrispettivo”. Ulteriore caso attiene l’incasso mensile delle distinte delle ASL da parte delle farmacie. Le cessioni di farmaci mutuabili sono operazioni che vanno certificate dal RT, anche se l’incasso avviene in un momento successivo e da parte dell’ASL/SSN (e non dal paziente). Per tale motivo, nel tracciato dei corrispettivi è stato previsto un apposito campo, che distingue gli importi non riscossi direttamente dal cliente (non scatta l’esigibilità dell’Iva, ex art. 6, co. 5, Dpr 633/72) ma rendicontati al SSN, con incasso che avviene, generalmente, tramite bonifico bancario. Posto che gli importi accreditati successivamente dall’ASL non sono versati tramite il POS, non dovrebbero richiedere un abbinamento POS–RT. Resta il fatto che la Farmacie rimarrà soggette all’obbligo di collegamento per tutte le altre operazioni incassate direttamente dal cliente per le cessioni non a carico del SSN.

Per quanto riguarda le tabaccherie/giornalai che pongono in essere esclusivamente operazioni escluse da Iva (tabacchi e giornali), si ritiene non ricorra alcun obbligo di collegamento posto che tali operazioni non richiedono l’emissione di un documento commerciale (scontrino) ed il possesso di un RT; anche in questo caso, tuttavia, laddove l’esercente proceda anche alla cessione di altri beni (accendisigari; caramelle, ecc.), l’obbligo tornerà a sorgere. Per quanto attiene la certificazione dei corrispettivi tramite l’apposita “App” resa disponibile dall’Agenzia delle entrate, il collegamento RT SW ON LINE – POS potrà essere effettuato esclusivamente dall’esercente.

Infine, si noti che la normativa consente, tramite collegamenti “logici” gestiti nel portale Fatture e Corrispettivi:

  1. sia che un singolo POS sia associato a più Registratori telematici
  2. sia che un singolo Registratore telematico sia associato a più POS.

Aspetti sanzionatori

Per l’omesso collegamento RT – POS ovvero il mancato rispetto dei termini di legge sono previste sanzioni da 1.000 a 4.000 € a carico dell’esercente L’art. 2, co. 3, D.Lgs. n. 127/2015 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, debbano essere memorizzati e trasmessi insieme ai dati dei corrispettivi anche quelli relativi ai pagamenti elettronici. Ne deriva che, fin dall’inizio del 2026, l’omessa/errata trasmissione di tali dati è sanzionabile con una sanzione amministrativa pari a 100€ per ciascuna violazione che non incida sulla corretta liquidazione dell’IVA (come nel caso di specie), fino a un massimo di 1.000€ mensili.

In altri termini, la non corretta indicazione della modalità di pagamento (ad esempio contanti anziché POS) costituisce una violazione già sanzionabile dal 1° gennaio 2026, anche nei casi in cui l’errore derivi da un ripensamento del cliente (v. interrogazione parlamentare n. 5-04808 del 16 dicembre 2025). Qualora l’errore venga tempestivamente rilevato, è comunque possibile procedere all’annullamento del documento commerciale recante l’indicazione errata della modalità di pagamento.