Voucher: comunicazione preventiva alla DTL con e-mail

voucher-lavoroEmanata la circolare n. 1/2016 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che fornisce i primi chiarimenti per l’applicazione delle nuove disposizioni riguardanti il lavoro accessorio introdotte dal decreto correttivo del Jobs Act (decreto legislativo n. 185/2016 di modifica del decreto Legislativo n. 81/2015).

 Cosa prevede il decreto correttivo

L’Ispettorato ricorda che per imprese e professionisti sono cambiati gli obblighi di comunicazione della prestazione di lavoro accessorio in funzione di una loro maggiore tracciabilità. Le nuove modalità sono indicate dall’art. 49, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dal decreto correttivo, e richiamano quanto già previsto con riferimento al lavoro intermittente, con alcune specificità.

Per gli imprenditori non agricoli e per i professionisti la comunicazione in questione andrà effettuata almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione e dovrà riguardare ogni singolo lavoratore che sarà impegnato in prestazioni di lavoro accessorio e dovrà indicare:

1) i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;

2) il luogo della prestazione;

3) il giorno di inizio della prestazione;

4) l’ora di inizio e di fine della prestazione.

 Come effettuare le comunicazioni

In aggiunta alla dichiarazione di inizio attività già prevista nei confronti dell’INPS, il committente dovrà, entro 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro, inviare una e-mail alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente ed elencati nella suddetta circolare n. 1/2016.

Per la provincia di Cuneo occorre inviare a: voucher.Cuneo@ispettorato.gov.it.

Le e-mail dovranno:

  • essere prive di qualsiasi allegato
  • riportare i dati del committente e quelli relativi alla prestazione di lavoro accessorio sopra indicati. Quanto ai primi, si dovrà indicare almeno il codice fiscale e la ragione sociale del committente, che andranno riportati anche nell’oggetto della e-mail.

Dovranno inoltre essere comunicate anche eventuali modifiche od integrazioni delle informazioni già trasmesse. In tal caso, tali comunicazioni dovranno essere inviate non oltre i 60 minuti prima delle attività cui si riferiscono.

 Sanzioni

La violazione dell’obbligo di comunicazione in questione comporta l’applicazione della “sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione” (art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015). Non è ammessa la procedura di diffida.

L’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della maxisanzione per lavoro nero.

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