Il Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146 pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha disposto alcune importanti novità in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il Decreto, all’Art. 13, comma, 1 lettera c opera un’importante revisione della normativa in tema di vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro finalizzata a potenziare il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Si interviene, in particolare, sull’articolo 13 del D. Lgs. 81/08 equiparando, di fatto, le competenze dell’Ispettorato (finora limitate all’edilizia, ai trasporti ferroviari e ad altri settori marginali) a quelle generali delle Asl.A livello provinciale, nell’ambito della programmazione regionale, alle aziende sanitarie locali e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro viene affidato il compito di promuovere e coordinare sul piano operativo l’attività di vigilanza esercitata da tutti gli organi ispettivi.
PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITA’ PER VIOLAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA LAVOROViene modificato l’Art.14 del D. Lgs. 81/08 che in particolare dispone che l’INL (oltre agli organi di vigilanza e controllo già operativi) potrà adottare il provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa nel caso di gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, tra le quali:
– la mancata elaborazione del documento di valutazione rischi;
– la mancata formazione e addestramento dei lavoratori;
– la mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (Responsabile sicurezza R.S.P.P., Medico Competente, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, addetti antincendio e primo soccorso).
A differenza della disposizione originaria dell’articolo 14, che subordinava la sospensione dell’attività a violazioni della normativa non solo “gravi” ma anche “reiterate” (violazioni, cioè, della stessa indole, commesse nei cinque anni successivi alla prima violazione oggetto di prescrizione), ora è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti.
Si prevede poi che la sospensione sia adottata in relazione a quella parte dell’attività interessata dalle violazioni o, in alternativa, in relazione all’attività lavorativa che viene prestata dai lavoratori interessati alle violazioni descritte all’Allegato I, di seguito riportato.
Congiuntamente al provvedimento di sospensione gli organi di controllo e vigilanza potranno imporre anche specifiche misure idonee a far cessare lo stato di pericolo.
Per l’intero periodo della sospensione l’impresa non può stipulare contratti con la pubblica amministrazione.
REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
Per la revoca del provvedimento di sospensione, la nuova normativa conferma alcune delle condizioni già previste dall’articolo 14 del D. Lgs. 81/08, aggiungendone di nuove.
Di seguito le attuali condizioni per la revoca del provvedimento:
– la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
– l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
– rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
– nelle ipotesi di violazioni di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato.