VARIAZIONE DELLA LEGGE SUGLI ADDEBITI DEGLI INTERESSI DEBITORI E CREDITORI SUI CONTI CORRENTI BANCARI

50-euroA decorrere dagli interessi maturati dal 1° ottobre 2016, gli interessi passivi non possono «produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora». Sono «conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati», mentre quelli attivi, conteggiati al 31 dicembre, divengono esigibili (quindi, sono accreditati sul conto corrente) immediatamente. La banca può continuare, comunque, ad accreditare quelli attivi con periodicità trimestrale o semestrale.

Pertanto, gli interessi passivi maturati nell’ultimo trimestre 2016 dovranno essere pagati alla banca il 1° marzo 2017. 

Il cliente potrà autorizzare la banca ad addebitare gli interessi debitori maturati sul conto corrente o in alternativa potrà effettuare il relativo pagamento, utilizzando contanti, assegni o altre risorse finanziarie, anche diverse da quelle presenti nel conto corrente. Se ciò non avverrà, la banca potrà avviare la procedura di messa in mora del cliente.

Con l’autorizzazione all’addebito degli interessi sul conto corrente (autorizzazione revocabile da parte del cliente in ogni momento, purché prima dell’addebito), gli interessi passivi addebitati verranno sommati al capitale, legittimando di fatto l’applicazione dell’anatocismo (L’anatocismo si verifica quando gli interessi passivi maturati si sommano al capitale, cioè all’importo su cui vengono calcolati solitamente gli interessi debitori e creditori. In questa maniera, al successivo calcolo degli interessi, questi vengono conteggiati sugli interessi passivi precedentemente capitalizzati).

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