COMPATIBILITA’ TRA ATTIVITA’ DI AGENTE DI COMMERCIO E AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO – Circolare FIMAA
In considerazione dei numerosi quesiti pervenuti da più territori in tema di compatibilità o meno tra le attività di agente immobiliare e amministratore di condominio, si ritiene opportuno far il punto sulla attuale situazione.
I riferimenti normativi delle attività in questione sono: per l’amministrazione di condominio la L. 220/2012 e per la mediazione la L.39/89 art. 5 (con le modifiche di cui all’art. 18 L. 57/2001). Per quanto riguarda l’attività di amministratore la citata legge L. 220/2012 non pone problemi di incompatibilità con altre attività. Per quanto riguarda l’agente immobiliare si riporta per comodità la norma dell’art. 5 c. 3 in tema: “L’esercizio dell’attività di mediazione è incompatibile:
- Con l’attività svolta in qualità di dipendente da persone, società o enti, privati e pubblici, ad esclusione delle imprese di mediazione;
- Con l’esercizio di attività imprenditoriali e professionali, escluse quelle di mediazione comunque esercitate”