Deliberazione della Giunta Regionale 10 giugno 2024, n. 24-8758
Contributo
L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale nel limite massimo dell’80% delle spese ammissibili e per un importo massimo pari a 2.000,00€ per un progetto di acquisto di beni strumentali e funzionali all’attività di vendita su area pubblica. Anche in caso di spesa superiore, l’importo dell’agevolazione non potrà superare il tetto massimo.
La spesa minima progettuale dovrà essere pari a 1.250,00€ , corrispondente a un contributo pari a 1.000,00€.
Il contributo verrà corrisposto in un’unica soluzione in seguito alla verifica del possesso dei requisiti
per l’accesso alla Misura e previo formale atto di concessione dell’agevolazione, secondo le modalità che verranno comunicate dal responsabile del procedimento, che potrà eventualmente avvalersi di un soggetto terzo, quale soggetto gestore della Misura.
Il contributo di cui alla presente Misura non è cumulabile con altri contributi comunitari, statali, regionali o di altri enti o istituzioni pubbliche o private a favore dello stesso soggetto beneficiario per i medesimi interventi.
Descrizione della misura e interventi finanziabili
Sono ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente Misura progetti di acquisto di beni strumentali e funzionali all’attività di vendita su area pubblica. A titolo esemplificativo:
- tende/ombrelloni dei banchi di vendita
- plance e altri accessori
- bilance e altri strumenti di vendita
- registratore di cassa
- strumenti di pagamento elettronico
- sistemi per la gestione delle code
Non è ammissibile a contributo l’acquisto in leasing o di beni usati.
Soggetti beneficiari.
Destinatari della presente Misura sono gli operatori del commercio e della somministrazione su area pubblica, che possiedano uno dei seguenti requisiti minimi obbligatori:
- esercitare attività di vendita diretta al dettaglio di beni, così come definita all’art. 4, c. 1, lett. b) e all’art. 27, c. 1, lett. a) del Decreto Legislativo 31/3/98, n. 114; non vanno ricompresi nel novero, ai fini della presente Misura, sia gli imprenditori agricoli esercenti su area pubblica ai sensi della L.R. n. 28/1999 sia gli agricoltori di cui all’art. 4 comma 2 lettera d) del D.lgs. n. 114/1998 che recita “Il presente decreto non si applica: ….omissis…d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all’articolo 2135 del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni”;
- esercitare l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su area pubblica, mediante strutture non fissate permanentemente al suolo, di cui alla L.R. n. 38 del 29/12/2006 recante “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”;
I benefici si applicano esclusivamente in presenza dei titoli abilitativi per l’attività su area pubblica, previsti dal D.Lgs. n. 114/98 e dalla L.R. n. 28/1999.
Inoltre i soggetti beneficiari dovranno possedere i seguenti requisiti minimi obbligatori:
- essere micro o piccole imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 (GUCE L 124 del 20 maggio 2003), con sede legale e operativa in Piemonte;
- essere iscritti, alla data di approvazione della Deliberazione, al Registro delle Imprese, risultare “attivi” e possedere un codice ATECO prevalente relativo ad attività di vendita o di somministrazione di alimenti e bevande su area pubblica;
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali in corso o aperte nei propri confronti antecedentemente la data di presentazione della domanda;
- essere in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC), che attesti la regolarità contributiva dell’impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS e INAIL, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento;
- non rientrare nel campo di esclusione di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U.U.E. L 2831 del 15 dicembre 2023 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
Al fine di garantire la più ampia possibilità di accesso alle agevolazioni regionali, ad ogni potenziale
beneficiario è consentita la presentazione di una sola istanza.
Procedure tecniche ed amministrative di selezione e valutazione delle proposte di investimento.
Le domande saranno ammesse a contributo nei limiti della disponibilità dei fondi e secondo l’ordine
di presentazione ai sensi dell’articolo 5, punto 3, del D. Lgs. 123/1998.
L’erogazione del contributo avverrà a seguito dell’accertamento del possesso dei requisiti minimi obbligatori, in base ai dati forniti nel modulo di domanda. L’importo del contributo sarà calcolato sulla base dell’investimento proposto, nel limite massimo dell’importo concedibile.
Il soggetto gestore potrà attivare controlli, anche a campione, finalizzati ad accertare l’effettiva realizzazione del progetto di investimento.
Esclusioni, revoche e rinunce
L’esclusione della domanda avverrà in caso di presentazione della domanda fuori dei termini o con modalità diverse da quanto previsto dalla presente Misura.
La revoca dei benefici avverrà nei seguenti casi:
- mancata ultimazione del progetto entro i termini stabiliti;
- progetto realizzato in maniera significativamente difforme da quanto originariamente previsto;
- concessione, per il medesimo investimento, di altre agevolazioni di qualsiasi natura, prevista da norme statali, regionali e comunitarie;
- dati non conformi a quanto dichiarato nella domanda;
- mancato rispetto dei vincoli di mantenimento dei beni previsti al punto successivo.
La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi, maggiorati degli interessi legali.
Il beneficiario può rinunciare con comunicazione inviata al soggetto gestore (in caso di rinuncia dopo aver ricevuto il contributo sarà richiesta la restituzione dei benefici concessi, maggiorati degli
interessi legali).
Vincoli
I soggetti beneficiari non devono alienare, cedere a qualunque titolo o distogliere dall’uso originario
i beni oggetto di contributo, nonché delocalizzare l’attività economica beneficiaria dell’agevolazione
nei tre anni successivi all’erogazione del contributo, fatta salva la possibilità di sostituire i beni o le attrezzature obsolete.