Ai sensi del Dl 91/2014, sono in vigore dal 21 agosto 2014, le sanzioni per la commercializzazione di sacchetti di plastica non biodegradabili, anche se ceduti a titolo gratuito.
Per “commercializzazione” deve intendersi, infatti, «l’offerta o la messa a disposizione di terzi, contro pagamento o gratuita», quindi anche l’omaggio del classico sacchetto della spesa. Di conseguenza, la cessione di sacchetti non conformi, anche a titolo gratuito (per es. smaltimento scorte) non è consentita ed è soggetta alle sanzioni di legge.
Le sanzioni pecuniarie previste riguardano la commercializzazione di sacchetti per la spesa in plastica, ad eccezione di quelli monouso biodegradabili e compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e, ovviamente, di quelli riutilizzabili secondo precisi requisiti di spessore: