Entra in vigore dal 25.11.2014 l’obbligo del tappo antirabbocco per tutti i contenitori di olio di oliva vergini serviti nei pubblici esercizi, secondo quanto previsto dalla legge europea 2013 bis approvata dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale (GU n. 261, Suppl. Ordinario n. 83, art 18 comma c).
Secondo il suddetto provvedimento, gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente. Inoltre i contenitori devono essere forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento (dispositivo antirabocco) del contenuto originale indicato nell’etichetta.
La legge prevede sanzioni per i trasgressori che vanno da 1000 a 8000 euro e la confisca del prodotto.
Premettendo che tali dispositivi hanno una limitata diffusione, la legge non fa menzione di quali specifiche tipologie rispettino quanto prescritto dalla norma, esponendo così gli esercenti al rischio di utilizzare contenitori non conformi e quindi sanzionabili.
Si invitano dunque gli esercenti, nel caso di contestazione da parte delle autorità competenti per la mancanza di contenitori idonei, a far riportare sul verbale l’affermazione di non aver potuto reperire sul mercato le bottiglie di olio con dispositivo anti-rabbocco e sottoscrivere tale dichiarazione.
La federazione di categoria della nostra associazione (FIPE) si è già rivolta al Ministero delle Politiche Agricoli e dello Sviluppo Economico per avere i dovuti chiarimenti e rendere la normativa applicabile da parte degli esercenti.