Il testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell’applicazione delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 (salvo che le stesse contrastino con quanto disposto dal medesimo decreto-legge) e di alcune misure già previste dal decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30. In particolare, la proroga riguarda:
- l’applicazione nelle zone gialle delle misure della zona arancione;
- l’estensione delle misure previste per la zona rossa in caso di particolare incidenza di contagi (superiori a 250 casi ogni 100mila abitanti e nelle aree con circolazione delle varianti) sia con ordinanza del Ministro della salute che con provvedimento dei Presidenti delle Regioni;
- la possibilità, nella zona arancione, di uno spostamento giornaliero verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale.
Qui il comunicato stampa della Presidenza del Consiglio – http://www.governo.it/node/16525
Pertanto fino al perdurare della classificazione del Piemonte in zona rossa restano in vigore le disposizioni finora fornite. Ricapitolando:
– CHIUSURA DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI, ad eccezione di quelle attività indicate nell’All. 23 del DPCM 02.03.2021. L’accesso alle attività commerciali aperte sarà consentito ad un solo componente per nucleo familiare (ad eccezione della necessità di portare con sé minori, disabili o anziani).
– CHIUSURA DEI MERCATI ad eccezione di quello alimentare, di prodotti agricoli e florovivaistici.
– *CHIUSURA ATTIVITA’ SERVIZI ALLA PERSONA* (parrucchieri, estetisti, ecc.) ad eccezione di quelle attività indicate nell’All.24 del DPCM 02.03.2021. (lavanderie e pompe funebri)
– *SPOSTAMENTI: è vietato ogni spostamento, anche all’interno dei comuni, se non motivati da comprovate esigenze (lavorative, necessità, salute). Unica eccezione i giorni 3-4-5 Aprile ove sarà possibile spostarsi all’interno della propria regione verso una sola abitazione privata, una volta al giorno, massimo due persone ( esclusi i minori di 14 anni).
– ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE: resta valida la possibilità di asporto e consegna a domicilio ma, alla luce delle ordinanze regionali:
1) si ribadisce il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche – anche tramite apparecchi automatici – dalle ore 20,00 alle ore 7,00.
2) Pur rimanendo valida la possibilità di vendita da asporto per le attività di ristorazione fino alle ore 22:00 (ad eccezione delle attività ATECO 56.3 dove il limite è ore 18:00), si raccomanda fortemente la vendita con consegna a domicilio, rispetto all’asporto.