IL DECRETO “AGOSTO” PROROGA LA SOSPENSIONE MUTUI DEL DECRETO “CURA ITALIA”

mutuo-154095.660x368L’articolo 65 del “DECRETO AGOSTO”  proroga dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021, il termine ultimo per la “moratoria” dei debiti di cui all’articolo 56 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Di conseguenza:

  • le linee di credito accordate “sino a revoca” e i finanziamenti accordati a fronte di anticipi su crediti – sia per la parte utilizzata che per quella non utilizzata – non possono essere revocati, in tutto o in parte, fino alla data del 31 gennaio 2021;
  • la restituzione dei prestiti non rateali con scadenza anteriore al 30 settembre 2020 è rinviata al 31 gennaio 2021, alle stesse condizioni. Gli eventuali oneri amministrativi per la realizzazione dell’operazione restano a carico dell’intermediario creditore; eventuali elementi accessori (garanzie) sono prorogati coerentemente;
  • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 31 gennaio 2021 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto il rimborso della quota capitale. Per le imprese del comparto turistico il termine della sospensione per quest’ultima fattispecie è prorogato al 31 marzo 2021.

 

Viene, altresì, disposto che, per le imprese già ammesse alla moratoria alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, la proroga opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 settembre 2020.

Alle medesime condizioni, entro il 31 dicembre 2020, possono essere ammesse le imprese che, alla data di entrata in vigore della disposizione, presentino esposizioni che non abbiano beneficiato della moratoria.

 

Analogamente, viene spostato dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 il termine della sospensione delle segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia nei confronti delle imprese ammesse ai benefici della moratoria.

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