Alla luce delle più recenti interpretazioni del DPCM di ieri 13 ottobre, in vigore da oggi 14 ottobre, desideriamo precisare come a livello nazionale sembra interpretato il nebuloso Art. 1 comma 6 lettera n), ossia le feste con massimo 30 partecipanti. Riportiamo pertanto integralmente la FAQ di Confcommercio nazionale, anch’esse in continua evoluzione in attesa di più specifiche indicazioni ministeriali.
Tutte le FAQ di Confcommercio nazionale sul DPCM del 13.10.2020 son reperibili QUI
Che cosa intende il DPCM con il termine FESTA?
Per quanto riguarda il significato da attribuire all’espressione festa che ricorre alla lettera n) dell’art. 1, comma 1, del DPCM del 13 ottobre 2020 riteniamo che debba intendersi che è vietata qualsiasi attività o insieme di attività, anche al di fuori di ricorrenze predeterminate, come quelle civili o religiose, che siano messe in opera per esprimere una comune esultanza o anche per semplice divertimento e dove prevale il “vissuto insieme”.
La ratio dell’introduzione di questa disposizione così restrittiva, che colpisce profondamente attività molto comuni e diffuse, è infatti sempre quella di tentare, con ogni mezzo che non arrivi al confinamento, di arginare la diffusione del contagio visto l’evolversi della situazione epidemiologica ed il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia testimoniato dal costante incremento del numero dei contagiati, ormai non più limitato al nord del Paese, attraverso misure che garantiscano l’uniformità dei comportamenti sul territorio nazionale.
Le successive specificazioni contenute nei periodi terzo e quarto della medesima lettera, infatti, servono a dare esempi concreti riferiti per alcune delle feste più comuni, conseguenti a cerimonie civili o religiose (come un’inaugurazione, un matrimonio, ecc.) per le quali si arriva ad indicare il numero massimo dei partecipanti fissato in 30 unità.
Con riguardo alle abitazioni private, nella consapevolezza dell’impossibilità di vietare tout court le feste, la disposizione raccomanda fortemente di evitarle e di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.
Le feste rispetto alle quali si registra un’apertura rispetto a quelle da ritenersi vietate, che a nostro avviso sono quelle realizzate nell’ambito di attività economiche, sono quelle conseguenti alle cerimonie civili o religiose (che) sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone…
Poiché una cerimonia è una celebrazione pubblica, anche in forma solo civile, di un avvenimento o di una ricorrenza (es. una cerimonia scolastica, un giuramento, una cerimonia militare, accademica, ecc.), un banchetto nuziale rientra sicuramente tra i casi per i quali è ammissibile una festa con la partecipazione massima di 30 persone. Così anche ci sembra di poter includere tra le feste ammissibili quelle conseguenti alla cerimonia di conferimento di una laurea che certamente avviene al termine di una cerimonia civile.
Qualche perplessità invece va mantenuta sui compleanni. Infatti, se guardiamo, come sopra evidenziato, al significato di “cerimonia” come “solenne celebrazione pubblica” (Treccani) o “manifestazione che si svolge secondo una formula e un programma prestabiliti e con l’intervento di un pubblico” (Devoto-Oli) dobbiamo pensare ad occasioni ben più formali, perché la festa di compleanno non consegue ad alcuna cerimonia.
Pertanto, in attesa di chiarimenti ufficiali, per il momento riteniamo opportuno adottare un’interpretazione restrittiva sulle feste di compleanno.
Infine, il limite della partecipazione massima di 30 persone va inteso in senso assoluto non essendo agganciato né alla tipologia del locale, né alla disposizione dei tavoli.