Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale del 2 settembre 2021, che stabilisce i nuovi criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza.
Il decreto entrerà in vigore il 4 Ottobre 2022: da tale data risulterà abrogata la disciplina ora vigente contenuta nel decreto ministeriale 10 marzo 1998.
Viene confermato l’obbligo per il datore di lavoro di adottare misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, confermando anche in alcuni casi l’obbligo di predisporre un piano di emergenza (non solo nelle attività soggette al DPR 151/11 e ove siano presenti almeno 10 lavoratori, ma anche nei luoghi di lavoro aperti al pubblico ove siano presenti contemporaneamente più di 50 persone, indipendentemente dal numero di lavoratori).
Il decreto conferma anche l’obbligo per il datore di lavoro di designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, chiamati «addetti al servizio antincendio», o di designare se stesso nel caso intenda svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione incendi.
Gli addetti al servizio antincendio devono frequentare appositi corsi di formazione e di aggiornamento. Il decreto regolamenta, inoltre, l’obbligo di aggiornamento della formazione, che dovrà avvenire ogni cinque anni.
Nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del Decreto, siano trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore della norma.
Vengono, poi, individuati tre percorsi formativi in funzione della complessità dell’attività e del livello di rischio:
- attività di “livello 3” – ex RISCHIO ELEVATO (in cui rientrano ad esempio gli alberghi con oltre 200 posti letto e gli impianti che effettuano stoccaggio di rifiuti). Per tali attività è previsto un corso di formazione antincendio di 16 ore, con aggiornamento quinquennale di 8 ore;
- attività di “livello 2” – ex RISCHIO MEDIO (in cui rientrano le attività soggette al controllo dei VVF ai sensi del DPR 151/11 con esclusione delle attività di “livello 3”). Per le attività di “livello 2” è previsto un corso di formazione di 8 ore, con aggiornamento quinquennale di 5 ore;
- attività di “livello 1” ex RISCHIO BASSO (in cui rientrano le attività non incluse tra quelle precedenti, ad esempio gli alberghi fino a 25 posti letto, ristorante,ecc..), per le quali è previsto un corso di formazione antincendio di 4 ore, con aggiornamento quinquennale di 2 ore.
Entro tale data sarà pertanto procedere all’aggiornamento della Valutazione Rischio Incendio aziendale, parte integrante del DVR, e , ove necessario, procedere alla realizzazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione. Il nostro ufficio Sicurezza è a disposizione delle aziende associate per ottemperare a tale obbligo.